Art. 19.
(Ammendanti e fertilizzanti).

      1. Fatte salve le disposizioni relative ai metodi e ai criteri per la gestione del suolo individuate nell'allegato 1 del regolamento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche o chimico-agrarie per l'agricoltura biologica, i tipi di fertilizzanti e i relativi requisiti, l'elenco dei formulati commercializzati e la relativa attività di gestione, verifica e controllo sono stabiliti con apposito decreto del Ministero da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.